Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Universita' per stranieri di Perugia e l'Universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'universita' il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre universita' dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facolta' con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonche' le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-17;204~art2 · fonte del testo

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