Art. 7 — Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'articolo 55 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 56, e' dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo. L'aliquota contributiva della Gestione marittimi puo' essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109. In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 124/1971

    Questione infondata
    9 giugno 1971

    È da escludere che non abbia carattere normativo e che non sia pertanto consentito il controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale della tabella GM. (gestione marittimi) n. 2 annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, nel riordinamento della previdenza marinara. La tabella - contenente l'indicazione delle qualifiche e delle corrispondenti retribuzioni medie mensili necessarie per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara - costituisce parte integrante della legge, ha la stessa forza e valore di legge che hanno le disposizioni contenute negli artt. 5, 6 e 7 che espressamente la richiamano ed insieme con essa sono stati impugnati e nessuna influenza sul suo carattere legislativo ha il fatto che essa in prosieguo può essere modificata ad opera di un atto dell'autorità amministrativa (1) poiché è la stessa legge che ha disciplinato questo particolare procedimento di variazione allorché siano intervenuti mutamenti nella misura delle retribuzioni a seguito di nuovi contratti e di accordi nazionali di lavoro. (1) decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.

    Art. 5 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 6 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 7 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art7 · fonte del testo

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