Art. 6 — Variazione della tabella retributiva
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 1973, n. 27.
Abrogato dal 1 aprile 1973
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 1973, n. 27.
Abrogato dal 1 aprile 1973
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È da escludere che non abbia carattere normativo e che non sia pertanto consentito il controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale della tabella GM. (gestione marittimi) n. 2 annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, nel riordinamento della previdenza marinara. La tabella - contenente l'indicazione delle qualifiche e delle corrispondenti retribuzioni medie mensili necessarie per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara - costituisce parte integrante della legge, ha la stessa forza e valore di legge che hanno le disposizioni contenute negli artt. 5, 6 e 7 che espressamente la richiamano ed insieme con essa sono stati impugnati e nessuna influenza sul suo carattere legislativo ha il fatto che essa in prosieguo può essere modificata ad opera di un atto dell'autorità amministrativa (1) poiché è la stessa legge che ha disciplinato questo particolare procedimento di variazione allorché siano intervenuti mutamenti nella misura delle retribuzioni a seguito di nuovi contratti e di accordi nazionali di lavoro. (1) decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 5 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 6 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 7 Riordinamento della previdenza marinara · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. 147 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La tabella di cui al precedente articolo 5 deve essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di contratti o di accordi nazionali di lavoro. Le variazioni della tabella di retribuzione sono disposte tenendo conto di tutto cio' che e' corrisposto a compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso di spesa ne' di elargizione fatta una volta tanto. Sino a quando non siano emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni di cui ai precedenti commi, ai fini previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art6 · fonte del testo
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