Art. 35 — Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi

I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera o esercitanti l'attivita' di pilota in acque straniere possono essere iscritti alla Gestione marittimi. L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere e' esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi. Il contributo dovuto per l'iscrizione e' quello globale previsto dal precedente articolo 7, comprese le quote poste a carico dello Stato da apposite norme di legge. Il contributo stesso e' integralmente versato alla Gestione marittimi, cui fa esclusivo carico l'onere delle corrispondenti prestazioni.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art35 · fonte del testo

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