Art. 113 — Notificazione dei provvedimenti
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 190 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennita' regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari, all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale, con le modalita' previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennita', che, a termini di legge, siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione) debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna. Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del comune, ricevuta autenticata dal segretario. Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarita' nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, avvalendosi, ove occorra, della opera di commissari prefettizi. Le spese, in tal caso, sono a carico dei comuni inadempienti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art113 · fonte del testo
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