Art. 51 — Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti
Articolo abrogato dal d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 dicembre 1994, n. 673.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
Articolo abrogato dal d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 dicembre 1994, n. 673.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1991 al 10 dicembre 1994. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresi' i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 DICEMBRE 1994, N. 673
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art51 · fonte del testo
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