Art. 116 — Decorrenza dei nuovi benefici. Domanda
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 221 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni della presente legge si applicano in tutti i casi nei quali sia sorto o sorga diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra che siano avvenuti dopo il 29 settembre 1911 ma, se piu' favorevoli, rispetto alla precedente legislazione, hanno effetto dal 16 gennaio 1968. Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dalla presente legge decorrono dal 16 gennaio 1968. La disposizione relativa alla sospensione dei termini per i minori e i dementi di cui all'ultimo comma dell'articolo 82 ed al penultimo comma dell'articolo 88 ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1961. Nei confronti delle pensioni od assegni gia' concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti gli aumenti accordati dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio. Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A ed E, devono essere richiesti, con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla competente direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termini della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro. Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i nuovi e maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art116 · fonte del testo
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