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[1]Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 mediante contributi a carico degli iscritti e dell'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.
[2]La misura del contributo e' fissata in ragione del 3,50% della retribuzione, di cui il 2,25% a carico dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende e l'1,25%/ a carico dell'iscritto.
[3]Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto cio' che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie, quando facciano parte integrale della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.
[4]L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e' obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuare alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 27. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente puo' pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 ottobre 1954, n. 1084
2La L. 29 ottobre 1954, n. 1084 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, e' fissata in ragione del 4,00 per cento della retribuzione, di cui il 2,75 per cento a carico dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e l'1,25 per cento a carico dell'iscritto. L'applicazione del contributo nella misura di cui al precedente comma ha effetto a partire dal 1 gennaio 1954".
con decorrenza dal 10 gennaio 1971
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 29, commi 1 e 2) che "Con decorrenza dal 10 gennaio 1971, il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per l'assistenza malattia ai lavoratori in servizio, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato nella misura dell'1,60 per cento della retribuzione imponibile, ferme restando la misura e la ripartizione della vigente addizionale per l'assistenza ai pensionati. Il predetto aumento contributivo e' a totale carico del datore di lavoro".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008
