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[1]((Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 mediante contributi a carico degli iscritti e dell'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.
[2]La misura del contributo e' fissata in ragione del 3,50% della retribuzione, di cui il 2,25% a carico dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende e l'1,25%/ a carico dell'iscritto.
[3]Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto cio' che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie, quando facciano parte integrale della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.
[4]L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e' obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuare alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 27. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente puo' pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale)).
Testo in vigore dal 15 luglio 1945 al 14 dicembre 1954
