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[1]((Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 mediante contributi a carico degli iscritti e dell'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

[2]La misura del contributo e' fissata in ragione del 3,50% della retribuzione, di cui il 2,25% a carico dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende e l'1,25%/ a carico dell'iscritto.

[3]Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto cio' che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie, quando facciano parte integrale della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

[4]L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e' obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuare alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 27. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente puo' pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale)).

Testo in vigore dal 15 luglio 1945 al 14 dicembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1939 al 15 luglio 1945. 72 parole tolte, 42 parole aggiunte in 4 capoversi.

Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 mediante contributi a carico degli tolto: inscritti e col concorso delle Amministrazioni dalle quali essi dipendono nella misura che sara' stabilita dagli Enti stessi, previa autorizzazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze aggiunto: iscritti e dell'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

La misura tolto: dei contributi a carico degli inscritti e' determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni e da quello per le finanze, e non puo' superare il 3 per cento della retribuzione aggiunto: del contributo e' fissata in ragione del 3,50% della retribuzione, di cui il 2,25% a carico dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende e l'1,25%/ a carico dell'iscritto.

Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto cio' che tolto: l'inscritto aggiunto: l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorieaggiunto: , quando facciano parte tolto: integrante aggiunto: integrale della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

L'Amministrazione dalla quale tolto: l'inscritto aggiunto: l'iscritto dipende e' obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad tolto: effettuarne aggiunto: effettuare alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 27. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi tolto: 31 aggiunto: trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente puo' pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-28;1436~art5 · fonte del testo

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