Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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5 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 mediante contributi a carico degli iscritti e dell'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.
tolto: La misura del contributo e' fissata in ragione del 3,50% della retribuzione, di cui il 2, 25% a carico dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende e l'1,25%/ a carico dell'iscritto.
tolto: Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto cio' che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie, quando facciano parte integrale della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.
tolto: L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e' obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuare alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 27. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente puo' pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-28;1436~art5 · fonte del testo
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