Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1945 al 9 aprile 1948. Leggi il testo vigente →
[1]I periodi di'anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla meta' per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.3 6
[2]Il periodo di anzianita' di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, e' ridotto alla meta' per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.3
[3]Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potra' conseguire piu' di una promozione.3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 16 dicembre 1941, n. 1510
3Il Regio Decreto 16 dicembre 1941, n. 1510 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La validita' della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, e' stabilita fino al 30 giugno 1944-XXII relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge, e quella della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 6 e' stabilita fino al 30 giugno 1943-XXI. Il disposto del terzo comma del medesimo art. 6 non si applica quando per l'avanzamento al grado superiore l'abbreviazione usufruita sul periodo di anzianita' normale non sia stata superiore ad un mese".
Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 520
6Il Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 520 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La validita' della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, e del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, e' estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge".
Testo in vigore dal 26 settembre 1945 al 9 aprile 1948
