Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1945 al 9 aprile 1948. Leggi il testo vigente →

[1]I periodi di'anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla meta' per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.3 6

[2]Il periodo di anzianita' di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, e' ridotto alla meta' per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.3

[3]Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potra' conseguire piu' di una promozione.3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 dicembre 1941, n. 1510

3

Il Regio Decreto 16 dicembre 1941, n. 1510 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La validita' della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, e' stabilita fino al 30 giugno 1944-XXII relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge, e quella della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 6 e' stabilita fino al 30 giugno 1943-XXI. Il disposto del terzo comma del medesimo art. 6 non si applica quando per l'avanzamento al grado superiore l'abbreviazione usufruita sul periodo di anzianita' normale non sia stata superiore ad un mese".

Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 520

6

Il Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 520 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La validita' della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, e del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, e' estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge".

Testo in vigore dal 26 settembre 1945 al 9 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1945

Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1942 al 26 settembre 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 520

    Il Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 520 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La validita' della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, e del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, e' estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-16;721~art6 · fonte del testo

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