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[1]I periodi di'anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla meta' per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.
[2]Il periodo di anzianita' di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, e' ridotto alla meta' per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.
[3]Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potra' conseguire piu' di una promozione.
Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 5 febbraio 1942
