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[1]I periodi di'anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla meta' per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.3
[2]Il periodo di anzianita' di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, e' ridotto alla meta' per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.3
[3]Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potra' conseguire piu' di una promozione.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 16 dicembre 1941, n. 1510
3Il Regio Decreto 16 dicembre 1941, n. 1510 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "La validita' della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, e' stabilita fino al 30 giugno 1944-XXII relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla citata legge, e quella della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 6 e' stabilita fino al 30 giugno 1943-XXI. Il disposto del terzo comma del medesimo art. 6 non si applica quando per l'avanzamento al grado superiore l'abbreviazione usufruita sul periodo di anzianita' normale non sia stata superiore ad un mese".
Testo in vigore dal 5 febbraio 1942 al 26 settembre 1945
