Capo V – Disposizioni transitorie e finali.
- Art. 49 — (Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952
- Art. 50 — Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione
- Art. 51 — Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
- Art. 52 — Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 53 — Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge
- Art. 54 — Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo
- Art. 55 — Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio
- Art. 56 — Disposizione finale