Art. 55 — Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art55 · fonte del testo

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