Art. 52 — Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

Quando per effetto della presente legge vi e' mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione e' fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione e' fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art52 · fonte del testo

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