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Miscellanea
Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari · Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
- Aggiornato al
- 22 febbraio 1952
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 222
- Art. 1Proroga della convenzione con l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie…
- Art. 2Il Ministero delle finanze consente all'istituto Federale delle Casse di Risparmio delle…
- Art. 3L'Istituto Federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di…
- Art. 4L'Istituto Federale continuera' a mantenere in Venezia, a proprie spese, un Magazzino…
- Art. 5L'Istituto Federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al…
- Art. 6Il Ministero delle finanze autorizza, l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle…
- Art. 7L'Istituto Federale si obbliga, a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale…
- Art. 8L'Istituto Federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non…
- Art. 9Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto…
- Art. 10L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle…
- Art. 11Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'istituto federale delle Casse…
- Art. 12Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11, e' stato tenuto…
- Art. 13La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta…
- Art. 14L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei…
- Art. 15L'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto…
- Art. 16La presente convenzione ha effetto dal 1 gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove…
- Art. 17La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi Allegati A e B…
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