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Miscellanea
Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
- Aggiornato al
- 22 febbraio 1952
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 222
- Art. 1Proroga della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei…
- Art. 2Il Ministero delle finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare…
- Art. 3Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si…
- Art. 4Il Banco di Santo Spirito continuera' a mantenere in Roma, a proprie spese, un Magazzino…
- Art. 5Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al…
- Art. 6Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta…
- Art. 7Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel Magazzino…
- Art. 8Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni e in ogni caso…
- Art. 9Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto…
- Art. 10Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a…
- Art. 11Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro…
- Art. 12Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 e' stato tenuto…
- Art. 13La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve…
- Art. 14Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori…
- Art. 15Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con…
- Art. 16La presente convenzione ha effetto dal 1 gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove…
- Art. 17La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi allegati A e B…
