[1]Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione: lire 2,75 per cento fino ad un importo di 300 milioni; lire 2,50 per cento sull'importo eccedente i 300 e non i 600 milioni; lire 2,30 per cento sull'importo eccedente i 600 e non i 900 milioni; lire 1,95 per cento sull'importo eccedente i 900 milioni.

[2]Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'istituto federale ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1950

1950oggi
  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
  2. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  3. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  4. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  5. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  6. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  7. 30 dicembre 1950 — 22 febbraio 1952per un anno
  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 30 parole tolte, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente tolto: dal Monte dei Paschi di Siena aggiunto: dall'istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati aggiunto: di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione: lire tolto: 4 aggiunto: 2,75 per cento fino ad un importo di tolto: 400 milioni; lite 3 aggiunto: 300 milioni; lire 2,50 per cento sull'importo eccedente i tolto: 400 milioni e non gli 800 aggiunto: 300 e non i 600 milioni; lire 2,tolto: 50aggiunto: 30 per cento sull'importo eccedente tolto: gli 800 milioni aggiunto: i 600 e non i tolto: 1.200 aggiunto: 900 milioni; lire tolto: 2 aggiunto: 1,95 per cento sull'importo eccedente i tolto: 1.200 aggiunto: 900 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta tolto: al Monte dei Paschi aggiunto: all'istituto federale ed alle sue dipendenzetolto: , corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art11 · fonte del testo

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