Art. 25 — Assunzioni in deroga

In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le imprese che abbiano fatto ricorso ai trattamenti straordinari di cui agli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'articolo 24 della presente legge possono assumere lavoratori in attuazione di contratti di formazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 863, nei limiti del venti per cento dei lavoratori che hanno usufruito dei trattamenti di cui all'articolo 24.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art25 · fonte del testo

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