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I ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio, hanno facolta', durante gli anni 1914 e 1915 di procedere ai lavori di ricerca, di escavazione, di allacciamento e di utilizzazione delle acque della Sardegna, ad economia o per trattative private con ditte specializzate e con l'assistenza dei corpi tecnici del genio civile e delle miniere e del personale dipendente dalla Direzione generale di sanita'. 1 2 3 5
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 911, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogato fino al 30 giugno 1918 il termine stabilito nel presente articolo.
Il D.L. Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1068, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' prorogato sino al 30 giugno 1919 il termine stabilito nel presente articolo.
Il Regio D.L. 17 agosto 1919, n. 1585, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Saranno proseguite fino al 30 giugno 1920 le ricerche le spese stabilite negli articoli 17 e 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665, nell'interesse dell'approvvigionamento idrico della Sardegna".
Il Regio D.L. 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria ed all'art. 27 della legge 16 luglio 1914, numero 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934".
Testo in vigore dal 19 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009
