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I ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio, hanno facolta', durante gli anni 1914 e 1915 di procedere ai lavori di ricerca, di escavazione, di allacciamento e di utilizzazione delle acque della Sardegna, ad economia o per trattative private con ditte specializzate e con l'assistenza dei corpi tecnici del genio civile e delle miniere e del personale dipendente dalla Direzione generale di sanita'.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 10 luglio 1915
