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I ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio, hanno facolta', durante gli anni 1914 e 1915 di procedere ai lavori di ricerca, di escavazione, di allacciamento e di utilizzazione delle acque della Sardegna, ad economia o per trattative private con ditte specializzate e con l'assistenza dei corpi tecnici del genio civile e delle miniere e del personale dipendente dalla Direzione generale di sanita'. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 911, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogato fino al 30 giugno 1918 il termine stabilito nel presente articolo.
Il D.L. Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1068, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' prorogato sino al 30 giugno 1919 il termine stabilito nel presente articolo.
Testo in vigore dal 27 agosto 1918 al 3 ottobre 1919
