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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'art. 20 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale - testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577 - e' sostituito il seguente:
[7]Art. 20. - Per tutte le merci, tanto in temporea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, sieno esse in colli o alla rinfusa, e' riscosso il diritto di magazzinaggio nelle misure seguenti:
- a)per le merci nei magazzini sotto diretta custodia della dogana: tre centesimi per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale;
- b)per le merci in temporanea custodia:
[8]1° per i primi cinque giorni di giacenza tre centesimi per ogni giorno e per ogni quintale o frazione di quintale;
[9]2° per i giorni di giacenza oltre il quinto, quattro centesimi per ogni giorno e per ogni quintale o frazione di quintale;
[10]3° per i giorni di giacenza oltre il terzo dopo quello in cui sia stata compiuta la visita delle merci per l'uscita dalla dogana, dieci centesimi per giorno e per ogni quintale o frazione di quintale.
[11]Per la liquidazione del magazzinaggio non si tien conto in alcun caso del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e per le merci estere in temporanea custodia neanche dei primi tre giorni completi di giacenza.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 5 luglio 1914.
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]Rava - Cavasola.
[16]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 11 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
