Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 293 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: All'art. 20 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale - testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577 - e' sostituito il seguente:
tolto: Art. 20. - Per tutte le merci, tanto in temporea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, sieno esse in colli o alla rinfusa, e' riscosso il diritto di magazzinaggio nelle misure seguenti:
tolto: a) per le merci nei magazzini sotto diretta custodia della dogana: tre centesimi per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale;
tolto: b) per le merci in temporanea custodia:
tolto: 1° per i primi cinque giorni di giacenza tre centesimi per ogni giorno e per ogni quintale o frazione di quintale;
tolto: 2° per i giorni di giacenza oltre il quinto, quattro centesimi per ogni giorno e per ogni quintale o frazione di quintale;
tolto: 3° per i giorni di giacenza oltre il terzo dopo quello in cui sia stata compiuta la visita delle merci per l'uscita dalla dogana, dieci centesimi per giorno e per ogni quintale o frazione di quintale.
tolto: Per la liquidazione del magazzinaggio non si tien conto in alcun caso del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e per le merci estere in temporanea custodia neanche dei primi tre giorni completi di giacenza.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 5 luglio 1914.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Rava - Cavasola.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Dari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1914-07-05;627~art1 · fonte del testo
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