Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 187 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Colui che perde una fede di deposito puo' ottenere per ordinanza del Tribunale di Commercio, mediante cauzione e prova della proprieta' del titolo perduto, che il Magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunzi giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio della nuova fede.

tolto: Colui che perde una nota di pegno puo' nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa pero' la pubblicazione come sopra e la intimazione dell'ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare al Magazziniere ed al primo debitore con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il Tribunale.

tolto: Il debitore puo' opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e, per Decreto del Presidente, anche ad ore.

tolto: Sulla opposizione del debitore o del Magazziniere sara' pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avra' esecuzione non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.

tolto: Essa potra' ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art27 · fonte del testo

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