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Per tutti gli effetti di cui agli articoli 1958, 1959 e 1960 del Codice civile, il privilegio costituito a norma della prima parte dell'articolo 1 e degli articoli susseguenti, e' pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dal n. 3 dell'articolo 1958 del Codice stesso.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
