Art. 1959 c.c. — Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
[1]Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non puo' essere costretto ad eseguirlo.
[2]Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
