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[1]Nei contratti ammessi ai benefizi della presente legge, l'Istituto mutuante potra' stipulare a suo favore un privilegio speciale sopra il maggior valore che acquistera' il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, e sempre sino a concorrenza della minor somma che risultera' fra la spesa e il migliorato. L'Istituto che gode di tal privilegio e' preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validita' della sua iscrizione ipotecaria per il possibile suo credito residuale ai termini della legge comune.

[2]Per la validita' di questo privilegio e' necessario che esso sia annotato in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art22 · fonte del testo

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