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[1]Nei contratti ammessi ai benefizi della presente legge, l'Istituto mutuante potra' stipulare a suo favore un privilegio speciale sopra il maggior valore che acquistera' il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, e sempre sino a concorrenza della minor somma che risultera' fra la spesa e il migliorato. L'Istituto che gode di tal privilegio e' preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validita' della sua iscrizione ipotecaria per il possibile suo credito residuale ai termini della legge comune.
[2]Per la validita' di questo privilegio e' necessario che esso sia annotato in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
