Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009. 330 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per l'efficacia del privilegio concesso dall'articolo 22 e' necessario che, nel termine di giorni sessanta dalla data dell'iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante, sia depositata nella cancelleria del Tribunale civile, nella cui giurisdizione e' posto il fondo ipotecato, una perizia dello stato del fondo anteriormente alle migliorie, fatta da un perito nominato all'uopo dal presidente del Tribunale civile ad istanza delle parti contraenti.
tolto: Una consimile perizia da ordinarsi come sopra dal Tribunale civile dovra' essere eseguita dentro due mesi dal compimento dei lavori, per stabilire l'importare dell'aumento del valore risentito dal fondo in conseguenza e per effetto del mutuo ottenuto dall'Istituto.
tolto: Una copia autentica di ciascuna di dette perizie dovra' pure essere depositata all'ufficio delle ipoteche per allegarsi alla nota della iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante.
tolto: Dovra' di piu' il proprietario, o domino utile, fare annunciare nel Bollettino della provincia, ove son situati i fondi, per due volte consecutive, alla distanza di una settimana l'una dall'altra, che la perizia contenente la descrizione del fondo da migliorarsi si trova depositata all'ufficio delle ipoteche di che sopra, affinche' quelli che possano avervi interesse ne prendano cognizione. I lavori non potranno essere cominciati se non un mese dopo la seconda pubblicazione senza che sia avvenuta alcuna opposizione.
tolto: Se nella provincia ove sono situati i fondi non vi fosse un Bollettino, la pubblicazione dovra' farsi nel Bollettino della provincia piu' vicina.
tolto: Lo stesso annunzio e le stesse pubblicazioni dovranno farsi tostoche' la seconda perizia eseguita dopo il compimento dei lavori, e determinativa del maggior valore acquistato dal fondo, sara' stata depositata in copia autentica presso l'ufficio delle ipoteche. E soltanto un mese dopo la seconda pubblicazione, senza che nessuna opposizione sia stata fatta dagl'interessati a detta perizia, si avra' la perizia stessa come irretrattabile.
tolto: La somma del credito privilegiato non puo' eccedere il valore verificato con la seconda perizia, e si riduce a quel di piu' di valore che avra' il fondo, al tempo della vendita, per effetto dei lavori eseguiti sul medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art23 · fonte del testo
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