Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei contratti ammessi ai benefizi della presente legge, l'Istituto mutuante potra' stipulare a suo favore un privilegio speciale sopra il maggior valore che acquistera' il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, e sempre sino a concorrenza della minor somma che risultera' fra la spesa e il migliorato. L'Istituto che gode di tal privilegio e' preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validita' della sua iscrizione ipotecaria per il possibile suo credito residuale ai termini della legge comune.
tolto: Per la validita' di questo privilegio e' necessario che esso sia annotato in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art22 · fonte del testo
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