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E' valido, a contare dalla data dell'iscrizione e per l'intiera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, il privilegio concesso ai termini degli articoli 1, 2 e 3 a guarentigia di un conto aperto in favore delle persone contemplate in detti articoli da un Istituto esercente il credito agrario.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
