Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se le cose soggette al privilegio sono assicurate, le somme dovute agli assicuratori, per indennita' della perdita o deterioramento sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.
tolto: Gli assicuratori sono pero' liberati, qualora paghino dopo 30 giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che siasi fatta opposizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art12 · fonte del testo
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