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[1]A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fondi rustici, dagli Istituti esercenti il credito agrario, puo' essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto cio' che serve a coltivare il fondo affidato, od a fornire il fondo medesimo.
[2]Lo stesso privilegio puo' essere costituito a guarentigia dei prestiti concessi dagli Istituti di credito agrario ai mezzaiuoli o coloni parziarii che abbiano fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale della invernata e gli istrumenti necessarii alla coltivazione del fondo stesso a norma dell'articolo 1655 del Codice civile. Questo privilegio pero' e' esercitabile, quanto ai frutti ed alle derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, ed ai frutti raccolti nell'anno, solamente sulla parte che spetta al mezzaiuolo, non mai su quella appartenente al proprietario.
[3]Nessun privilegio puo' costituirsi per gli imprestiti fatti ai mezzaiuoli, che non abbiano portato nel fondo il bestiame e i capitali di che nel rammentato articolo 1655. Soltanto nel caso in cui i proprietari associati ai mezzaiuoli abbiano fatto l'imprestito in comune, allora puo' costituirsi in garanzia del medesimo il privilegio in discorso.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
