Art. 13
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[1]Per gli effetti delle leggi doganali e di quelle sulle privative, e' considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 e il sodio di 9,8 per cento.
[2]I sali in quantita' eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta, anche quando sono trasportati nelle zone doganali di terra.
[3]Per due anni a titolo di esperimento e' data facolta' al Ministro delle Finanze di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 il quintale, con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso. 5
[4]Decorsi i due anni, tale facolta' cessera' se non verra' prorogata per legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1885, n. 3199
5La L. 28 giugno 1885, n. 3199 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' data al Ministro della Finanze coll'art. 13 della legge 6 luglio 1883, num. 1445, di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 al quintale, con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso, e' prorogata per altri due anni".
Testo in vigore dal 22 luglio 1885 al 1 febbraio 1923
