Art. 13
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[1]Per gli effetti delle leggi doganali e di quelle sulle privative, e' considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 e il sodio di 9,8 per cento.
[2]I sali in quantita' eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta, anche quando sono trasportati nelle zone doganali di terra.
[3]Per due anni a titolo di esperimento e' data facolta' al Ministro delle Finanze di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 il quintale, con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso.
[4]Decorsi i due anni, tale facolta' cessera' se non verra' prorogata per legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 22 luglio 1885
