Art. 13
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[1]Per gli effetti delle leggi doganali e di quelle sulle privative, e' considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 e il sodio di 9,8 per cento.
[2]I sali in quantita' eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta, anche quando sono trasportati nelle zone doganali di terra.
[3]Per due anni a titolo di esperimento e' data facolta' al Ministro delle Finanze di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 il quintale, con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso. 5
[4]Decorsi i due anni, tale facolta' cessera' se non verra' prorogata per legge.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1885, n. 3199
5La L. 28 giugno 1885, n. 3199 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' data al Ministro della Finanze coll'art. 13 della legge 6 luglio 1883, num. 1445, di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 al quintale, con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso, e' prorogata per altri due anni".
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
9Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che il presente articolo sulle miscele da considerarsi come sali e' pubblicato ed avra' vigore nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del suddetto decreto.
Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002
10Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che il presente articolo sulle miscele da considerarsi come sali e' esteso alla citta' ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del suddetto decreto.
Testo in vigore dal 13 luglio 1924 al 16 dicembre 2009
