Art. 2 — Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119
Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' sostituito dal seguente: "5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.". Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' sostituito dal seguente: "4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.". Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e' inferiore alle consegne effettive e, a norma ((dello stesso articolo 10, paragrafo 2)), calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;";
- b)alla lettera c), le parole: "versato in eccesso" sono sostituite dalle seguenti: "imputato in eccesso". Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: "all'articolo 8, lettera a), del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003". All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate e' risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati.". Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.".
Testo vigente dal 3 marzo 2005
