Art. 16 — Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT. La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari. Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi e alle 10.000 lire piu' vicine per gli ultimi due. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1993, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Testo vigente dal 15 luglio 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 307/1993

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1993

    La non prevista corresponsione in favore del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i geometri - fermo restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali o di altri analoghi trattamenti collegati alle variazioni del costo del lavoro - dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti, si pone in contrasto con la regola - già affermata dalla Corte ma non applicabile al caso di specie in quanto le prestazioni erogate dalla Cassa geometri sono disciplinate da un autonomo sistema normativo che sfugge alla disciplina generale - in base alla quale nell'ipotesi di cumulo di due pensioni deve comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 16 l. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - Nello stesso senso su analoga questione proposta riguardo alla normativa generale di cui agli artt. 17 e 19, legge n. 843 del 1978, S. n. 172/1991.

    Art. 16 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1990 al 15 luglio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1993, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art16 · fonte del testo

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