Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza a favore dei geometri), promosso con ordinanza emessa

il 7 ottobre 1992 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile

vertente tra Remo Zompanti e la Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza a favore dei geometri, iscritta al n. 736 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 7 ottobre 1992, il pretore di Viterbo

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16

della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei geometri).

Ricorda il pretore che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 843

del 1978, ai titolari di più pensioni la quota aggiuntiva ex art. 10

della legge n. 160 del 1975, o l'indennità integrativa speciale, o

altro trattamento collegato con le variazioni del costo della vita,

sono dovuti una sola volta.

Ai sensi dell'art. 17 stessa legge, l'indennità integrativa

speciale non è inoltre cumulabile con la retribuzione percepita in

costanza di rapporto di lavoro, ma deve comunque essere fatto salvo

l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto

dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Peraltro la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 1991,

ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 citato, per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che,

anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando

vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba

comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo

di pensione del Fondo lavoratori dipendenti.

La citata pronunzia di incostituzionalità, pur concernendo l'art.

17 della legge, incide anche e soprattutto sulla disciplina di cui

all'art. 19 della legge stessa, costituendo una evidente limitazione

al divieto di cumulo, per i titolari di più pensioni, delle

indennità integrative speciali o di analoghi trattamenti.

Ciò vale per tutte le pensioni a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria, o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a

carico delle gestioni di previdenza sostitutive o comunque

integrative dell'assicurazione obbligatoria, o che ne comportino

l'esclusione o l'esonero.

Non vale però nei casi, come quello di specie, in cui la materia

abbia una disciplina autonoma e compiuta; né, per i limiti del

giudicato costituzionale, può ritenersi che la sentenza n. 172 del

1991 abbia travolto anche l'art. 16 della legge n. 773 del 1982.

Orbene - conclude il pretore - appare di tutta evidenza la

disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione

razionale, tra chi sia titolare di due pensioni (di cui una a carico

della Cassa geometri) e chi sia invece titolare di due altre

pensioni, di qualsiasi natura. Considerato in diritto

1. - Con richiamo all'art. 3 della Costituzione, viene posta in

dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20

ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che

anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur

restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali o di

altri analoghi trattamenti collegati alle variazioni del costo del

lavoro, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al

trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni

lavoratori dipendenti.

2. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 172 del 1991, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre

1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non

prevedeva che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur

restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali,

dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento

minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori

dipendenti.

Questione in tutto analoga a quella sottoposta oggi all'esame è

stata dunque già decisa da questa Corte. Peraltro, come esattamente

ha rilevato il giudice a quo, la decisione non è applicabile al caso

di specie, in quanto la legge n. 773 del 1982 costituisce un autonomo

sistema normativo, che disciplina specificamente le prestazioni

erogate dalla Cassa geometri, cosicché, la materia sfugge alla

normativa generale di cui agli artt. 17 e 19 della legge n. 843 del

1978, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 172 del 1991.

È di tutta evidenza peraltro che le rationes decidendi poste a

fondamento della richiamata sentenza ricorrono interamente anche con

riguardo al caso prospettato, che si pone con l'altro in un rapporto

da specie a genere. Inoltre la sentenza correggendo

l'irragionevolezza della disciplina generale, ha accentuato il

carattere ingiustamente discriminatorio della normativa riguardante

il cumulo con altro trattamento previdenziale della pensione a carico

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri. A tale

disparità di trattamento deve dunque porsi rimedio con la pronuncia

di illegittimità costituzionale nei sensi e con gli effetti innanzi

precisati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede

che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a

carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri,

pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali,

debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento

minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori

dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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