Nei confronti degli iscritti di solidarieta' di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformita' all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982, sono ridotte della meta'. Le sanzioni previste dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dal 1› gennaio 1985, fino ad un massimo della meta' di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione e' applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilita' o impedimento derivante da malattia, da calamita' naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa. L'entita' della riduzione potra' essere altresi' graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidivita' nelle infrazioni, nonche' in relazione alla entita' del ritardo nella presentazione della comunicazione. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reiscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con gli interessi del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Testo vigente dal 14 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-04;236~art5 · fonte del testo

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