Art. 27 — Comunicazioni per il decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

  • a)data di inizio dell'attivita' professionale;
  • b)coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;
  • c)per ciascun anno del decennio precedente all'entrata in vigore della legge:
  • 1)reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attivita' associata;
  • 2)volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attivita' associata.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art27 · fonte del testo

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