Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il quinto anno successivo, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianita' venticinquennale di cui al'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra l'anno di compimento del settantesimo anno di eta' e l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti ai quali e' applicabile l'articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianita' venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e' ridotta a quella ivi prevista. La riduzione di anzianita' di cui ai commi 1 e 2 e' applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che costoro possano far valere dopo il compimento dell'eta' pensionabile un'anzianita' effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2. La pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento. Per coloro che abbiano prodotto domanda di pensione di invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianita' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e' ridotto a cinque anni. Le iscrizioni avvenute prime della data di entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art28 · fonte del testo

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