Art. 27 — Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dallo stesso predisposto, le seguenti notizie:

  • a)data di inizio dell'attivita' professionale;
  • b)coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:
  • a)reddito professionale dichiarato, nonche' gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attivita' associata;
  • b)il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attivita' associata. Si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 19.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art27 · fonte del testo

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