Art. 5 — Programmazione e organizzazione didattica

La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento, e' di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517. Essa si propone:

  • a)il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni;
  • b)la verifica e la valutazione dei risultati;
  • c)l'unitarieta' dell'insegnamento;
  • d)il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi. La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie opportunita' formative. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
  • a)dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;
  • b)dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attivita' didattica. Il direttore didattico coordina l'attivita' di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.

Testo vigente dal 15 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-05;148~art5 · fonte del testo

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