Art. 12 — Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle universita' e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilita' ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni nonche' i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attivita' di aggiornamento. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplementi temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Testo vigente dal 15 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-05;148~art12 · fonte del testo

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