Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'eta' di sessanta anni, con almeno quindici anni di contribuzione. Le iscritte possono continuare nel versamento dei contributi fino e non oltre il sessantacinquesimo anno di eta' e sempre che non abbiano raggiunto quaranta anni di contribuzione. Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali la iscritta ha presentato la denuncia e versato i contributi a norma dell'articolo 3 della presente legge. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta all'Ente la domanda.

Testo vigente dal 12 aprile 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-02;127~art2 · fonte del testo

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