Art. 34 — Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo

I titolari di pensioni erogate dall'Ente hanno facolta' di chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dalla legge stessa, purche' entro la medesima data provvedano al versamento del reintegro contributivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11. Il reintregro contributivo e' ammesso relativamente agli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione. La stessa facolta' e' riconosciuta ai titolari di pensioni di reversibilita' ed indirette. In tal caso il reintegro contributivo e' dovuto con le stesse percentuali previste all'articolo 7; i relativi versamenti possono essere effettuati, per gli anni a partire dal 1974, fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto per le pensioni di reversibilita', e a quello anteriore al decesso dell'iscritto per le pensioni indirette. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianita' contributiva effettiva o convenzionale maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 3 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno e' pari al decuplo dei contributi previsti dall'articolo 28.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art34 · fonte del testo

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