Le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 17 e nel secondo comma dell'articolo 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono modificate nel senso che i versamenti dei contributi da eseguirsi a favore della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono effettuati, a cura degli uffici del registro, su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale.

Testo vigente dal 5 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-11-18;586~art13 · fonte del testo

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