Art. 9 — Erogazioni a titolo assistenziale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1980 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla cassa e dei loro familiari,a favore degli avvocati e procuratori che abbiano contribuito o contribuiscano alla cassa ai sensi dell' articolo 11, e dei loro familiari,nonche' degli iscritti agli elenchi speciali di cui all' articolo 3,quarto comma,lettera b),della legge 27 novembre 1933, n. 1578,e loro familiari.

Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art9 · fonte del testo

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